#dirittoerovescio: professione forense, posso fare ricorso?

Gentile Avvocato Florio,

ho sostenuto gli esami scritti per l’abilitazione alla professione forense e ho ottenuto una votazione insufficiente. Ho ritirato gli elaborati poiché ero certa di avere lavorato bene e ho visto che la valutazione è espressa in termini meramente numerici, senza alcun giudizio di merito. Vale la pena fare ricorso?

Egregia Collega,

anch’io sono certo che Lei abbia lavorato bene ma probabilmente sarebbe meglio anzitutto prendere un parere più qualificato del mio e del Suo. Tuttavia Lei pone una questione interessante, oggetto attualmente di acceso contrasto giurisprudenziale tra i tribunali amministrativi territoriali (TAR) e tra i giudici di secondo grado (Consiglio di Stato).

Anzitutto è pacifico che la motivazione sia un presupposto imprescindibile e necessario di tutti gli atti amministrativi (fatta eccezione solo per quelli normativi e a contenuto generale). Tale principio chiaramente trova applicazione anche nei verbali redatti dalle Commissioni di esame che correggono e valutano gli elaborati scritti dei candidati. Infatti, senza una adeguata motivazione l’interessato non potrebbe neanche tutelare la propria posizione, in caso di lesione dei propri interessi legittimi, con conseguente grave violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

La necessità di un controllo sulle valutazioni – e, quindi, l’illegittimità del verbale che non lo consente – discende non solo dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, ma anche dall’art. 3 della Costituzione da cui deriva il diritto di poter verificare che tutti i candidati siano stati trattati in modo uguale in sede di valutazione dei propri scritti, e dall’art. 24 della Costituzione perché la presenza di una motivazione – anche succinta o schematica – è imprescindibile per poter permettere ad ogni interessato di poter esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente protetto, verificando almeno la correttezza, congruità e logicità degli iter logici seguiti durante la correzione.

E così, l’art. 46, L. 247/2012 ha introdotto l’obbligo per la commissione esaminatrice di annotare “le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti“. Tuttavia, una norma transitoria ne ha differito l’applicazione.

In ciò assistiamo al contrasto di cui accennavo in premessa: tra i Giudici più “progressisti” i quali ritengono che ciò consenta comunque una diversa interpretazione del complessivo quadro normativo vigente (TAR Lazio, 14 luglio 2015, n. 9413) ed applicando il principio ritengono insufficiente la valutazione meramente numerica; i Giudici più “conservatori” che si attestano su una interpretazione letterale della norma transitoria, ritenendo esaudito l’obbligo motivazionale dal punteggio numerico.

E’ dunque un rischio che deve calcolare bene anche in relazione ai tempi della decisione (durante i quali sarà bandito un nuovo esame) ed alla possibilità di condanna alle spese processuali in caso di soccombenza.

Con i migliori saluti

Avv. Andrea Florio

Andrea Florio

Andrea Florio

Andrea Florio, classe 78, avvocato, diritto civile e penale. Laureato a Messina, Master all'università di Roma Tre. Ama la moglie, il calcio, il teatro e la buona tavola, ma non necessariamente in quest'ordine.
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