Quando il malato di mente è socialmente pericoloso

Come più volte è stato ribadito, quando si analizza un comportamento criminoso bisogna valutare un combinato disposto di elementi che vanno dalle componenti biologiche a quelle psicologiche e sociali, senza tralasciare l’aspetto delle variabili psichiatriche.

Nel precedente articolo “Excursus storico della malattia mentale: la percezione sociale e gli interventi trattamentali” abbiamo sostenuto che il binomio “malattia mentale – pericolosità” non solo non è così frequente come si pensi, ma è spesso fuorviante. I manicomi, nati sulla base di questo stereotipo, e finalizzati al contenimento della malattia mentale e dell’emarginazione del “folle”, non hanno fatto altro che cronicizzare il problema e condurre – come spesso accade in tutte le situazioni di radicalizzazione – all’estremo opposto: l’antipsichiatria, negando aprioristicamente la pericolosità sociale del malato di mente, generava un altro dato fuorviante.

Gli studi criminologici affermano che sono molto più frequenti i reati commessi ad opera di persone perfettamente sane, rispetto a quelli commessi da chi presenta una psicopatologia, ed affermano altresì che i malati di mente si rendono, generalmente, artefici di reati meno gravi (come i furti e le ingiurie). Tuttavia, se un efferato delitto viene commesso ad opera di chi – in preda ad un delirio – ritiene di sentirsi obbligato ad uccidere, è chiaro che il tipo di intervento da mettere in campo è decisamente più complesso.

Il concetto di pericolosità sociale ha due nature: una giuridica ed una clinica.
Se nell’ottica forense «è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati» (art. 203 c.p.), dal punto di vista clinico il discorso è più articolato. Come abbiamo visto nell’articolo “É possibile prevedere un crimine?“, la previsione è un momento delicato perché non si basa su certezze bensì su incognite. Si può chiamare in causa la statistica, la letteratura sull’argomento, gli indicatori interni e anche quelli esterni, ma l’1% di probabilità che la persona che stiamo valutando non rientri nella casistica ipotizzata, esiste. Ma il criminologo e lo psichiatra non hanno strumenti indiscussi per operare una valutazione predittiva, sono loro stessi lo strumento, per cui non bisogna cadere nel grossolano errore di attribuire a loro una funzione che non gli compete: il controllo sociale della malattia mentale.

Proseguendo nell’ottica giuridica, il nostro sistema penale si basa su un principio fondamentale espresso dall’art. 85: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile».
Cosa vuol dire “imputabile”?
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere, cioè chi possiede quella condizione psichica che gli consenta di saper discernere il significato e le conseguenze morali e giuridiche di un fatto (intendere) e di esercitare in modo autonomo le proprie scelte secondo motivi coscienti (volere).
Ma stabilire se una persona ha commesso un fatto delittuoso spinto dalla volontà o “costretto” dalla malattia è un compito molto arduo.

Il codice penale fa un’altra distinzione in merito alla capacità di intendere e di volere.

Art. 88: Vizio totale di mente. «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere».

Art. 89. Vizio parziale di mente. «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

Art. 90. Stati emotivi o passionali. «Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità».

Ne consegue che, soltanto in presenza di una patologia – e soltanto se essa abbia inficiato l’autodeterminismo del soggetto nel momento in cui compiva il fatto – è prevista la non imputabilità. In tutti gli altri casi vige la presunzione di imputabilità. Questo principio parte dall’assunto che, anche se gli stati emotivi e passionali possono in qualche modo far deragliare le nostre azioni, questo non è sufficiente per negare l’imputabilità; e ancora, anche nel caso più grave di malattia mentale, non necessariamente tutta la personalità del soggetto è da ritenersi coinvolta, in quanto è piuttosto frequente che il malato conservi integre alcune capacità.

La giurisprudenza, pertanto, rifacendosi al paradigma medico, riconduce l’infermità (di cui agli artt. 88 e 89 c.p.) non esclusivamente alle malattie mentali stabilite nosograficamente dalla psichiatria, ma a tutti quei disturbi che hanno “valore di malattia” e che interferiscono con la capacità di intendere e di volere, partecipando alla genesi e alla dinamica del reato.

Non potendo affrontare – in questa sede – l’argomento in maniera esaustiva, annoveriamo tra le malattie mentali sopracitate le psicosi. Con questo termine – che letteralmente significa “malattia della mente” – intendiamo quei disturbi psichiatrici che comportano una disgregazione della realtà e della personalità. Il soggetto affetto da psicosi presenta una grave alterazione dell’equilibrio psichico, un compromesso esame di realtà e un disturbo formale del pensiero.

I sintomi psicotici per definizione sono:

  • Il delirio: disturbo del pensiero che si manifesta attraverso convinzioni che sono in contraddizione rispetto alla realtà e che non regrediscono nemmeno di fronte all’evidenza. Ne esistono di vari tipi (di persecuzione, di riferimento, di influenzamento, di grandezza ecc.) ma il comune denominatore è la convinzione di qualcosa che non trova riscontro nelle idee altrui perché in netto contrasto con la realtà.
  • L’allucinazione: visiva, uditiva, olfattiva, tattile o gustativa, consiste nel percepire (con uno dei sensi) qualcosa che in realtà non esiste. Così uno psicotico può vedere persone che non esistono o può udire voci dentro di sé che gli ordinano, per esempio, di uccidere.
  • I disturbi del pensiero: dissociazione, incoerenza, perdita di nesso logico e razionale, distorsione, sono solo alcune delle caratteristiche presenti nel pensiero del malato, che attribuisce significati minacciosi e ambigui alle situazioni della vita, a causa della mancata capacità critica di saper leggere la realtà.
  • L’alterazione della coscienza dell’Io: l’identità e l’integrità psichica del malato risultano fortemente alterate, fino al punto in cui questi può non riconoscere più se stesso e percepirsi come un altro individuo.

Quella psicotica è una sindrome, ossia un insieme di sintomi, che si possono riscontrare anche nella schizofrenia, nella paranoia, in alcune demenze e nelle intossicazioni da alcool e droghe.
Abbiamo citato, dunque, solo una parte delle malattie mentali che la giurisprudenza riconduce all’infermità, consci del fatto che l’argomento richiederebbe un’analisi più esaustiva.

Ma i malati di mente autori di reato dove scontano la loro pena?
Nel 1975, poco prima della chiusura dei manicomi, venne approvato l’ordinamento penitenziario che istituì gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), ossia delle “carceri sanitarie”. Parrebbe una contraddizione in termini, ma gli OPG svolgevano questa duplice funzione: quella custodialistica del carcere e quella trattamentale del sistema sanitario perché, pur dipendendo dall’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, avevano un’apertura sanitaria che modificava lo status delle persone recluse da “detenute” ad “internate”. Nel 2015 si è proceduto con la definitiva chiusura di queste strutture (sei in tutta Italia), oggi sostituite dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), che garantiscono da una parte l’esecuzione della misura di sicurezza (detenzione) e dall’altra l’attivazione di percorsi terapeutici riabilitativi.

Sonia Bucolo

Sonia Bucolo

Criminologa ed Esperta al Tribunale di Sorveglianza di Messina, si laurea in Scienze Politiche e si specializza in Criminologia. Oggi prosegue i suoi studi in Psicologia, coniugando studio e lavoro. Studiosa del fenomeno criminoso e dei fenomeni carcerari, nella loro complessità, cura la rubrica di Criminologia di scirokko.it, occupandosi dell'analisi e della divulgazione delle fattispecie criminologiche.
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