41-bis: il “carcere duro”

Il 23 maggio 1992, cinquecento chili di tritolo esplosero sotto l’autostrada A20, nei pressi dello svincolo di Capaci, uccidendo Giovanni Falcone con la moglie e tre agenti di scorta; seguirà la morte del collega Paolo Borsellino insieme a cinque uomini della sua scorta in via d’Amelio, il 19 luglio dello stesso anno. Da allora la legislazione penitenziaria cambiò per sempre: centinaia di detenuti accusati di reati mafiosi vennero trasferiti nelle carceri di Pianosa e dell’Asinara e l’8 giugno venne emanato il decreto Martelli-Scotti, che aggiunse un secondo comma all’articolo 41-bis della Riforma Gozzini.

«Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente».

Il 41-bis fa dunque riferimento ad un articolo aggiunto alle Norme sull’Ordinamento Penitenziario (legge 354/1975), anche se in realtà affonda le sue radici già nel 1977 quando, in piena emergenza terrorismo, si pensò di intervenire attraverso un regime di carcerazione speciale. Terrorismo politico e stragi di mafia furono, quindi, i due motivi per cui venne introdotta questa norma, il cui obiettivo primario è l’isolamento, “spezzare il filo tra i boss e le cosche mafiose” e indurre i detenuti a collaborare alla lotta alla criminalità organizzata. Isolando il boss, si impedisce la comunicazione tra il carcere e l’ambiente esterno e viene meno la possibilità che questi continui a dirigere i suoi uomini attraverso un sistema di complicità e di intimidazioni.

Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste il “carcere duro”.

  • Innanzitutto, al “detenuto speciale” viene esclusa ogni forma di beneficio di cui può godere il carcerato “comune” (permessi, semilibertà, lavoro all’esterno, arresti domiciliari).
  • È previsto il massimo isolamento: il detenuto ha una cella singola, non può godere degli spazi comuni (come, per esempio, la biblioteca), usufruisce dell’ora d’aria in solitudine e si vede ridotti al minimo i contatti con gli altri detenuti.
  • Anche i colloqui sono limitati rispetto a quelli di cui gode il detenuto “comune”: sono previsti un massimo di due colloqui al mese, esclusivamente con i familiari conviventi e con l’avvocato difensore e sono di una durata minore rispetto alla media; avvengono attraverso un vetro divisorio (eccezion fatta per i figli di età inferiore ai 12 anni) che impedisce ogni tipo di contatto fisico e quindi l’eventuale passaggio di oggetti; su disposizione del magistrato, i colloqui possono essere sottoposti a registrazioni o a riprese.
  • È prevista una sola telefonata al mese (dopo 6 mesi di applicazione del regime) diretta ad un familiare stretto che, per riceverla, deve recarsi presso il carcere della propria città. Sono assolutamente vietate telefonate a numeri privati.
  • La posta viene accuratamente controllata: sia quella in entrata che quella in uscita viene aperta ed esaminata, tranne nel caso in cui provenga da autorità giudiziarie o da parlamentari.
  • Gli alimenti che il detenuto può richiedere sono limitati e non possono essere cucinati all’interno della cella.
  • Gli oggetti personali di cui può disporre il detenuto sono limitati e prevedono dei categorici rifiuti: non sono ammessi nastri registrabili, apparecchi fotografici, libri con copertina rigida e bottiglie; anche le somme di denaro che possono essere ricevute dall’esterno sono limitate.
  • Il detenuto al 41-bis è sottoposto a stretta sorveglianza da parte di un corpo speciale di polizia penitenziaria (i GOM, Gruppo Operativo Mobile) che si occupa sia della custodia che delle traduzioni (ossia i trasferimenti) e che, a sua volta, non può entrare in contatto con le altre guardie carcerarie.

Il “carcere duro”, quindi, è una sepoltura vera e propria, il tentativo invasivo di cancellare un’identità per sostituirla con un’altra. Persino Totò Riina, conosciuto come “La Belva” per la sua ferocia sanguinaria, ne chiese invano la sospensione; mentre Bernardo Provenzano – ad oggi dichiarato incapace di intendere e di volere e ridotto ad una condizione di “vegetale” nel reparto ospedaliero del carcere San Paolo di Milano – continua ad essere sottoposto a questo regime contro il volere dei familiari, che lo trovano un accanimento gratuito.
Un’indagine pubblicata su Ristretti.it evidenzia come, dall’introduzione del “carcere duro” nel 1992 fino al 2012, sono stati 39 i detenuti a togliersi la vita (su un totale di 1.142 suicidi in cella) facendo registrare una frequenza di suicidi 3,5 volte maggiore rispetto alla restante popolazione carceraria; molti detenuti, invece, impazziscono, come nel caso del boss pugliese Vincenzo Stranieri, in carcere da 25 anni di cui 18 in regime di 41-bis.
Analizzando l’andamento storico del regime dai dati forniti dal Ministero della Giustizia – Direzione del Dap – al primo giugno 2012, sono stati 204 i pentiti (dal 1992) rispetto a 16.157 decreti emessi e 12.963 decreti di rinnovo: un numero decisamente sproporzionato.
Sandro Padula ha definito il regime di 41-bis «la principale fabbrica della morte sociale, affettiva, relazionale e anche fisica» del circuito penitenziario italiano, che ha prodotto più suicidi che pentiti, facendogli perdere così la sua reale valenza; e, di recente, anche la Commissione dei diritti umani del Senato – presieduta da Luigi Manconi – si è pronunciata sull’eccessiva durezza del 41-bis, ritenendo che questo regime superi di gran lunga la reale esigenza di evitare i rapporti tra i detenuti e la criminalità organizzata di appartenenza, in quanto impartisce un surplus di afflizioni e di privazioni privi di logica. Ritiene, pertanto, che certe limitazioni andrebbero riviste in un’ottica più umana e, soprattutto, più consona alla legge.
Fioccano le polemiche sul concetto di “umanità”, che stride con la disumanità di certi reati; in un Paese che (anche se la legge del taglione è abbondantemente superata) vuole restituire – a chi l’ha impartita – la stessa sofferenza.

Vignetta di Altan, che riproduce il dialogo tra un mafioso e il piccolo Di Matteo, sciolto nell'acido

Vignetta di Altan, che riproduce il dialogo tra un mafioso e il piccolo Di Matteo, sciolto nell’acido da Giovanni Brusca

Sonia Bucolo

Sonia Bucolo

Criminologa ed Esperta al Tribunale di Sorveglianza di Messina, si laurea in Scienze Politiche e si specializza in Criminologia. Oggi prosegue i suoi studi in Psicologia, coniugando studio e lavoro. Studiosa del fenomeno criminoso e dei fenomeni carcerari, nella loro complessità, cura la rubrica di Criminologia di scirokko.it, occupandosi dell'analisi e della divulgazione delle fattispecie criminologiche.
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