#dirittoerovescio: difesa d’ufficio e gratuito patrocinio | scirokko.it

“Gentile Avvocato, ho subito un processo senza avere fatto niente e infatti mi hanno assolto, ora il difensore d’ufficio mi scrive che vuole essere pagato. Ma se è difensore d’ufficio perché lo devo pagare io? Grazie.”

Intanto lo ringrazi per il risultato ottenuto, al di là di come siano andate realmente le cose. Sull’onorario Lei confonde, come tanti, l’istituto della difesa d’ufficio con quello del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
E’ molto diffusa l’idea sbagliata che il difensore assegnato d’ufficio e dunque non scelto sulla base di un rapporto fiduciario debba essere pagato dallo Stato.
I due istituti sono del tutto distinti e separati anche se spesso si possono sovrapporre.
La difesa d’ufficio è un concetto generale che indica, nella sola materia penale, la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia successivamente rimasto privo.
E’ prevista dal codice di procedura penale proprio al fine di garantire il diritto di difesa dell’imputato in ogni processo, diritto inviolabile dell’uomo.
Il gratuito patrocinio (oggi disciplinato in D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. dal 74 al 141) è un istituto che ha lo scopo di attuare l’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana e garantire l’accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l’incapacità reddituale di sostenerne il costo.
Ne hanno diritto, presentando apposita istanza, i cittadini italiani, gli apolidi e gli stranieri con regolare permesso di soggiorno che vantano un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef, non superiore a euro 11.528,41.
Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è calcolato sulla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare; si tiene conto solo del reddito dell’interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o in quelle in cui vi può essere conflitto di interessi con altri componenti. Nel procedimento penale il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
L’ammissione è valida in ogni fase e grado del processo; resta esclusa dal beneficio l’attività stragiudiziale.
Per accedere al beneficio è sufficiente rivolgersi ad avvocati iscritti nelle apposite liste tenute dagli Ordini di appartenenza.

Avv. Andrea Florio

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