Percorrevo in auto una corsia stradale che recava luce rossa per la svolta a sinistra, ma ho proseguito la marcia senza svoltare, attraversando l’incrocio nella direzione per la quale il semaforo indicava luce verde. Poiché l’impianto era dotato di dispositivo di rilevazione automatica è scattata l’infrazione e ho ricevuto la multa e la decurtazione di 6 punti patente. Devo pagarla pur non essendo passato col rosso? Grazie.
L’art. 146, comma 3, C.d.s., sanziona “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa”; non credo che Lei abbia commesso questo tipo di infrazione. Probabilmente ne ha commesso delle altre.
La freccia semaforica rossa infatti vieta ed impedisce la svolta a sinistra e non la prosecuzione della marcia nel senso da Lei intrapreso, che viceversa proiettava luce verde.Vero è che l’autovettura si trova sulla corsia di sinistra, ma tale circostanza è del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento che ci occupa, che attiene esclusivamente la trasgressione dell’indicazione semaforica.
Sul punto, l’art. 41, comma 12, C.d.S. prevede che “Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre (…)”.
E’ ovvio che chi si trova nella corsia atta alla sola svolta a sinistra, ed esegue manovra di svolta quando la lanterna proietta luce rossa merita di essere sanzionato per il passaggio con luce rossa.
Diversamente, se colui che si trova nella corsia di sinistra accede all’intersezione quando la lanterna proietta luce rossa e non effettua manovra di svolta a sinistra ma prosegue dritto come nel Suo caso, non viola certamente il comma 11 dell’art. 41 (passaggio con luce rossa) e ciò proprio in virtù del citato comma 12, per il quale le lanterne veicolari di corsia hanno lo stesso significato delle corrispondenti luci semaforiche normali ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce.
E’ evidente, del resto, la buona fede dell’Autorità procedente, tratta in errore dall’asettica rilevazione di tipo automatico che ha erroneamente rilevato l’infrazione al mero superamento della linea d’intersezione.
Seppure in astratto, nell’eseguire tale manovra, Lei possa avere commesso una qualche infrazione del codice della strada, la contestazione mossa ex art. 146, comma 3, C.d.s., a mio avviso non coglie nel segno e dunque il verbale è illegittimo perché carente della necessaria corrispondenza tra la sanzione irrogata e la condotta di fatto tenuta dal conducente.
Mi riferisco, ad es., all’art. 144 C.d.s. che regola la disciplina della marcia per file parallele; il comma 5 della disposizione regola la marcia per file parallele nei bracci di entrata delle intersezioni, certamente da Lei trasgredita nella fattispecie.
Ma in ogni caso, il verbale di accertamento deve contenere l’enunciazione del fatto in forma chiara e precisa e non si può passare da una contestazione ad un’altra senza incorrere nel vizio di illegittimità della procedura sanzionatoria.
Inoltre, nel caso di specie trattasi di condotta rilevata con dispositivi di tipo automatico ed in assenza di contestazione immediata, modalità di accertamento del tutto incompatibili con tale tipologia di contestazione.
Infine del tutto diversa e notevolmente inferiore sarebbe stata la sanzione; nel caso di violazione delle norme sulla marcia per file parallele trova applicazione l’art. 144 C.d.s. che prevede una sanzione inferiore e nessuna decurtazione di punti patente.
E’ chiaro infatti che il disvalore della condotta ed il pericolo alla circolazione variano sensibilmente nel caso in cui si attraversi l’incrocio in direzione per la quale il semaforo proietti luce rossa, cosa assolutamente non verificatasi nella realtà dei fatti.
Il verbale di contestazione dunque è illegittimo e merita di essere annullato.
Avv. Andrea Florio
0 Commenti