E’ stata approvata al Senato la legge che inserisce nel codice penale l’articolo 589 bis, a mezzo del quale viene severamente punito il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa di un evento mortale.
La pena della reclusione viene graduata in ragione dell’intensità della colpa.
In particolare, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g. per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali la soglia di tasso alcolemico scende da 0,8 a 1,5 g. per litro.
Inoltre, viene prevista la pena della reclusione da 5 a 10 anni quando il fatto è commesso da conducenti in stato di ebbrezza alcolica media che abbiano posto in essere violazioni del codice della strada. E’ questo un punto molto importante, in quanto è noto che quasi la totalità degli incidenti può contenere in sé violazioni del codice della strada.
La pena è diminuita quando l’evento morte, pur cagionato da condotta imprudente, non possa ritenersi conseguenza esclusiva dell’azione del conducente; viceversa, la pena è aumentata se l’autore del reato è sprovvisto di patente o di assicurazione.
In caso di incidente plurimo, la pena può essere aumentata fino al triplo, con limite massimo di anni 18.
Infine è stata stabilita una specifica circostanza aggravante per il caso in cui il conducente si dia alla fuga dopo il sinistro.
Una legge molto significativa che appare tuttavia caratterizzata, almeno in parte, da una certa spinta emotiva; in effetti ci troviamo di fronte ad un innalzamento notevole dei limiti di pena che non trova rispondenza in analoghe fattispecie del codice penale, rispetto alle quali vi è una abnorme sproporzione. In termini di deterrenza e prevenzione si sarebbe potuto intervenire sulle misure accessorie, prevedendo, ad es., la revoca della patente o il divieto di conseguirne una nuova.
Infatti, per il principio di proporzionalità lo Stato deve tenere conto del grado di colpevolezza del reo ed articolare una risposta sanzionatoria che vada dalla minima punizione dell’omicidio colposo a quella massima dell’omicidio volontario.
Sotto questo profilo, il provvedimento rischia di rivelarsi più suggestivo che efficace e certamente sarà sottoposto al vaglio della Consulta, ad esempio in relazione al trattamento diseguale ora riservato a situazioni di pari gravità (ad es. infortuni mortali sul lavoro).
Avv. Andrea Florio
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