#dirittoerovescio: si è trattato di malasanità?

Gent. Avvocato,

l’anno scorso ho accompagnato mia zia al Pronto Soccorso perché lamentava dolori addominali. Per tutta la giornata ci hanno tenuti fermi in una stanza finchè la sera la zia è stata operata d’urgenza perché si era perforato il colon. Poco dopo l’intervento è deceduta. Come è possibile che sia stata operata d’urgenza se era in ospedale già da 10 ore? Mi hanno sconsigliato di procedere legalmente perché la zia era anziana e molto debilitata e sarebbe morta comunque. E’ vero? Grazie.

Beh, è vero; prima o poi tutti.

La questione di diritto è diversa; in materia di responsabilità medica occorre verificare se, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta ritenuta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato ugualmente ma in epoca posteriore o con minore intensità lesiva. Dunque il primo problema che si pone è quello della corretta ricostruzione del nesso causale tra fatto omissivo ed evento morte (non una morte qualsiasi, ma quella concretamente verificatasi).

Sotto questo profilo, la prima cosa da fare è quella di richiedere copia della cartella clinica ed ottenere il parere di un medico legale, anche per mettersi al riparo da liti temerarie o pretestuose; certo che 10 ore in Pronto Soccorso trascorse prima di un intervento di urgenza fanno sorgere qualche dubbio anche in un profano. E’ possibile che i medici di primo intervento abbiano errato l’orientamento diagnostico e ciò nonostante la paziente lamentasse espressamente dolori addominali; diversamente, la patologia che ha generato la perforazione del colon, proprio durante la degenza in P.S., sarebbe stata trattata più efficacemente. Non posso dire se ciò sarebbe valso a salvare la vita di Sua zia.

Ad ogni modo, l’ordinamento giuridico tutela non soltanto il danno non patrimoniale subìto a causa della perdita del proprio congiunto ma anche il danno cd. di “perdita di chance” di sopravvivenza, per i casi in cui la corretta prestazione medica avrebbe comunque ridotto il rischio morte. La chance viene definita come un’occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso. “La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione” (Cass. Civ., n. 212961/2011).

L’idoneità della chance a determinare positivamente la conseguenza sarà rilevante ai fini della quantificazione del danno e non della sua sussistenza. L’argomento è in sé molto vasto; parta da una consulenza tecnica, anche solo per stabilire la verità dei fatti.

Con i migliori saluti

Avv. Andrea Florio

Andrea Florio

Andrea Florio

Andrea Florio, classe 78, avvocato, diritto civile e penale. Laureato a Messina, Master all'università di Roma Tre. Ama la moglie, il calcio, il teatro e la buona tavola, ma non necessariamente in quest'ordine.
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