#dirittoerovescio: recupero credito condominiale. Difficoltà e prospettive

Gent. Redazione,

sono titolare di una ditta individuale che opera nel campo dell’edilizia. Nel corso degli anni ho svolto troppi lavori a credito; ora il lavoro è calato, sono stato costretto a chiudere la ditta e mi trovo con poca liquidità. Ho necessità di recuperare i miei crediti, per la maggior parte verso condomini. Quali sono i costi e i tempi della procedura?

Brutto debitore il Condominio.

Oltre la questione delle spese processuali (non eccessive e comunque rapportate all’entità del credito) e dei tempi (relativamente brevi nel procedimento per decreto ingiuntivo) si deve porre, a mio avviso, un preliminare problema di solvibilità del debitore.

Mi spiego meglio. Il rischio che si corre è quello di ottenere pronunzie giudiziali favorevoli e non riuscire concretamente ad eseguirle. Ciò rappresenta per il creditore una vera beffa oltre il danno.

Accade sovente che l’amministratore dichiari l’insussistenza di somme disponibili in capo al Condominio e che dunque la procedura di pignoramento si chiuda con esito negativo.

Purtroppo per Lei (e per fortuna di altri), con sentenza a Sezioni Unite num. 9148/2008 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligazione de quo è un’obbligazione parziaria e dunque, in caso di insolvenza del condominio, il titolo non può essere portato in esecuzione in capo a chiunque dei condomini ma soltanto pro quota nei confronti dei cd. condomini morosi: “Conseguita nel processo la condanna dell’amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno”. E’ da dire che la riforma del condominio ha novellato l’art. 63 disp. att. c.c. introducendo dei temperamenti al suddetto principio.

Ad ogni modo, gli effetti di questo principio sono dirompenti; per procedere nell’esecuzione occorre richiedere l’elenco nominativo dei condomini morosi e le rispettive quote di debito, sperando di non incappare in certo ostruzionismo da parte degli amministratori (comunque sanzionato, anche penalmente). Quindi occorrerà procedere a rinotificare il titolo esecutivo singolarmente a ciascuno dei debitori individuati, calcolare ogni quota di debito e procedere all’esecuzione nei confronti di ciascuno, sempre che questa porti a rinvenire beni utilmente pignorabili.

Ecco ora che i costi e i tempi si sono sensibilmente allungati; è chiaro dunque che questa valutazione costi/benefici merita di essere fatta in via preliminare, a prescindere dalla fondatezza del diritto. A volte potrebbe essere più conveniente definire la procedura in via stragiudiziale, magari rinunciando ad una parte dell’importo. Non conoscendo l’entità del credito non posso fare questa valutazione.

Qualcosa si muove. I recenti D.L. 132/14 e da ultimo D.L. 83/15 (in vigore dal 27 giugno 2015) hanno introdotto la possibilità per il creditore di accedere alle banche dati per la ricerca dei beni da pignorare. Mancano ancora i decreti attuativi e la norma non è a regime; è ancora presto per capire gli effetti, ma è questa la strada da seguire per impostare una efficace procedura di recupero del credito.

Con i migliori saluti

Avv. Andrea Florio

Andrea Florio

Andrea Florio

Andrea Florio, classe 78, avvocato, diritto civile e penale. Laureato a Messina, Master all'università di Roma Tre. Ama la moglie, il calcio, il teatro e la buona tavola, ma non necessariamente in quest'ordine.
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