l’anno scorso ho accompagnato mia zia al Pronto Soccorso perché lamentava dolori addominali. Per tutta la giornata ci hanno tenuti fermi in una stanza finchè la sera la zia è stata operata d’urgenza perché si era perforato il colon. Poco dopo l’intervento è deceduta. Come è possibile che sia stata operata d’urgenza se era in ospedale già da 10 ore? Mi hanno sconsigliato di procedere legalmente perché la zia era anziana e molto debilitata e sarebbe morta comunque. E’ vero? Grazie.
Beh, è vero; prima o poi tutti.
La questione di diritto è diversa; in materia di responsabilità medica occorre verificare se, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta ritenuta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato o comunque si sarebbe verificato ugualmente ma in epoca posteriore o con minore intensità lesiva. Dunque il primo problema che si pone è quello della corretta ricostruzione del nesso causale tra fatto omissivo ed evento morte (non una morte qualsiasi, ma quella concretamente verificatasi).
Sotto questo profilo, la prima cosa da fare è quella di richiedere copia della cartella clinica ed ottenere il parere di un medico legale, anche per mettersi al riparo da liti temerarie o pretestuose; certo che 10 ore in Pronto Soccorso trascorse prima di un intervento di urgenza fanno sorgere qualche dubbio anche in un profano. E’ possibile che i medici di primo intervento abbiano errato l’orientamento diagnostico e ciò nonostante la paziente lamentasse espressamente dolori addominali; diversamente, la patologia che ha generato la perforazione del colon, proprio durante la degenza in P.S., sarebbe stata trattata più efficacemente. Non posso dire se ciò sarebbe valso a salvare la vita di Sua zia.
Ad ogni modo, l’ordinamento giuridico tutela non soltanto il danno non patrimoniale subìto a causa della perdita del proprio congiunto ma anche il danno cd. di “perdita di chance” di sopravvivenza, per i casi in cui la corretta prestazione medica avrebbe comunque ridotto il rischio morte. La chance viene definita come un’occasione favorevole di conseguire un risultato vantaggioso. “La perdita di chance è risarcibile indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione” (Cass. Civ., n. 212961/2011).
L’idoneità della chance a determinare positivamente la conseguenza sarà rilevante ai fini della quantificazione del danno e non della sua sussistenza. L’argomento è in sé molto vasto; parta da una consulenza tecnica, anche solo per stabilire la verità dei fatti.
Con i migliori saluti
Avv. Andrea Florio
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